#Etichette #Alimentari, ma come si leggono? – Quarta parte

#Etichette #Alimentari, ma come si leggono? – Quarta parte

Siamo alla quarta parte della nostra lunga inchiesta su come leggere le etichette alimentari, parleremo di biologico e di come riconoscerlo tra i tanti, visto che i “tarocchi” non mancano!.

PRODOTTI BIOLOGICIlogobio

Arriviamo ora ad un argomento che a noi interessa molto: i cibi da coltivazioni biologiche. Come essere sicuri che quello che stiamo acquistando sia veramente biologico? In primis, di certo c’è solo la morte, purtroppo il mercato è zeppo di tarocchi, si parla di un 25%30%, occorre prestare molta attenzione all’etichetta: il regolamento CEE 2092/91 ha definito, criteri ben precisi a cui i produttori ed i trasformatori di prodotti biologici debbono necessariamente attenersi. Questo qui accanto è il logo ufficiale europeo che “dovrebbe” apparire sull’etichetta del prodotto biologico.

Vi allego, per Vostra informazione, Decreto Ministeriale del 08 febbraio 2010 in materia di prodotto biologico. Può esservi utile!

Ricordiamoci che per essere veramente tale, tutte le fasi di produzione devono seguire i criteri relativi al metodo biologico, criteri stabiliti dall’Unione Europea. I prodotti biologici non possono infatti contenere OGM nè tantomeno possono essere stati sottoposti a trattamenti quali radiazioni (!!!), come quelle talvolta usate come antigermoglianti su patate, cipolle o radici in generale. Solo in alcuni casi autorizzati dall’UE, è possibile l’uso di additivi che però devono essere solamente quelli indicati nel regolamento CEE 2092/91 che definisce anche le norme tecniche di coltivazione, la fertilizzazione, i prodotti utilizzabili per la difesa, la preparazione e la conservazione dei prodotti ed ovviamente le regole su come etichettare i prodotti da agricoltura biologica.

agricolurabiologicaQui accanto, il marchio unico europeo, in lingua italiana, per agricoltura biologica (1).

Esistono tre differenti tipologie di etichette per individuare e contraddistinguere i prodotti da agricoltura biologica, utilizzate secondo il quantitativo di ingredienti biologici contenuti nel prodotto, e il periodo di adesione dell’azienda produttrice al metodo biologico.

1) Prodotto da agricoltura biologica

Questa dicitura può essere utilizzata quando il prodotto è composto almeno per il 95% da ingredienti provenienti da agricoltura biologica che abbiano ottenuto la certificazione dell’Organismo di Controllo autorizzato. Il restante 5% degli ingredienti utilizzati di origine agricola o non agricola (es. additivi, aromi, acqua, sale, ecc.), sono compresi nell’elenco di prodotti autorizzati previsto dal regolamento CEE 2092/91, Allegato VI parte B. Vale sempre la regola detta precedentemente: non devono essere stati impiegati nella produzione nè OGM nè radiazioni ionizzanti.

L’etichetta deve obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:

  • la denominazione di vendita (es. Marmellata, biscotti, caffè, ecc.) seguita dalla dicitura “da agricoltura biologica, regime di controllo CEE”;
  • “controllato da” seguito dal nome dell’organismo di controllo (ce ne sono diversi, ad es. Icea, Bioagricert, ecc.);
  • “Aut.D.M. MIPAAF….” dove sono indicati gli estremi dell’autorizzazione ministeriale (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);
  • un codice alfanumerico dove sono riportati la sigla del Paese di produzione (IT per l’Italia), la sigla dell’organismo di controllo (es. AIAB), una lettera e un numero che identificano il produttore, la lettera “T” per i prodotti trasformati, o la “F” per i prodotti freschi e una lettera e un numero che identificano il prodotto e l’autorizzazione alla stampa dell’etichetta.

Facoltativamente può essere aggiunto il marchio unico europeo per l’agricoltura biologica, qui sopra riportato (1).

prodotti_bio_etichetta_2

2) Prodotto con almeno il 70% degli ingredienti ottenuti da agricoltura biologica

Quando almeno il 70% degli ingredienti è di origine biologica, non è consentito usare la dicitura “da agricoltura biologica” nella denominazione di vendita, ma soltanto nell’elenco degli ingredienti, dove verranno evidenziati con un asterisco quelli ottenuti tramite agricoltura bio e certificati dall’organismo di controllo.

Una scritta accanto alla descrizione del prodotto, di dimensione e colore uguali alla lista degli ingredienti, indicherà la percentuale degli ingredienti biologici utilizzati con una dicitura come questa: “nn % degli ingredienti di origine agricola utilizzati è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica”.

Rimangono tutti i vincoli e gli obblighi dei prodotti della categoria precedente.

3) Prodotto in conversione all’agricoltura biologica

Le aziende “in conversione all’agricoltura biologica” sono quelle in attesa di ricevere la certificazione dall’organismo di controllo, ma che già rispettano i disciplinari di produzione biologica da almeno 12 mesi. Questa dicitura è utilizzabile solo per prodotti costituiti da un solo ingrediente di origine agricola raccolto dopo un periodo di conversione di almeno dodici mesi. Anche in questo caso gli ingredienti di origine non agricola dovranno essere tra quelli compresi nella lista positiva (parte A e B dell’allegato VI del Reg. CEE 2092/91).

Una curiosità: pensate che fino a pochi anni fa non v’era una reale regolamentazione per il vino di origine biologica, poi finalmente è stata redatta una apposita normativa europea (Regolamento Europeo 203/2012) che Vi riportiamo nell’articolo di Vino Biologico che ne spiega tutti gli aspetti.

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Mauro Cappuccio
Segretario Generale
Insieme per la Terra