Le concessioni marittime e la #Costituzione
Ai sensi degli articoli 1-41-42-53-81 della Costituzione italiana la gestione delle concessioni marittime NON può essere data a cittadini che non siano italiani, o a persone giuridiche che non abbiano la propria sede in Italia e non paghino le imposte allo Stato italiano, perchè detti beni in proprietà collettiva demaniale appartengono al popolo a titolo di sovranità, e l’utilità sociale che questi beni offrono, consistente nell’uso del bene e nell’appropriazione dei profitti della gestione, riguarda esclusivamente il Popolo Italiano. Ne può avere rilevanza a tal riguardo una norma europea che imponga il bando di gara europeo poichè, secondo la consolidata teoria dei controlimiti da tempo affermata dalla Corte Costituzionale, non possono entrare nell’ordinamento italiano norme comunitarie che limitano i diritti fondamentali dei cittadini, come quello al lavoro e alla partecipazione alla produzione e al godimento della ricchezza nazionale. Paolo Maddalena Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale Attuare la Costituzione