Vista la giungla burocratica ideata dai tecnici europei, abituati a vivere in ufficio e non a lavorare in una Azienda Agricola, ci affidiamo a Roberto Bartolini per capire quali sono i casi in cui è concesso il trasferimento dei titoli PAC.
Il 10 febbraio 2016 è uscita la circolare Agea n. ACIU 2016.70 del 10/2/2016 che regolamenta le modalità e le procedure di trasferimento titoli Pac. Si tratta di un aspetto molto importante, dato che tanti agricoltori intendono stipulare contratti di affitto e di compravendita.
Ricordiamo comunque che la comunicazione da parte di Agea a ciascun agricoltore dei titoli definitivi avverrà entro il 1° aprile 2016 e quindi oggi si lavora con titoli provvisori.
Chi deve essere agricoltore attivo
Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia ricorda che dal 2016 i titoli possono essere trasferiti da un agricoltore/cedente a un altro agricoltore/cessionario solo se quest’ultimo è agricoltore attivo alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico di Agea. Il cedente, invece, può anche non essere agricoltore attivo.
Il vincolo non riguarda il caso di successione, quindi un erede può ricevere i titoli senza essere agricoltore attivo. Inoltre non devono sussistere debiti in capo al cedente e in presenza di un debito il trasferimento titoli Pac può essere rilasciato solo a quei titoli il cui valore eccede l’importo del debito.
Il trasferimento può essere di tutti i titoli in portafoglio oppure solo per una parte di essi.
Vendita titoli Pac
Per la vendita titoli Pac le possibilità sono due:
1. insieme alla terra
2. senza la terra
Nel primo caso si tratta di un trasferimento definitivo con un numero equivalente di ettari ammissibili. Nel secondo caso, i titoli possono essere trasferiti per compravendita senza la terra, e questa non è soggetta ad alcuna trattenuta.
Affitto titoli Pac
Anche per l’affitto titoli Pac le possibilità sono due:
1. insieme alla terra
2. senza la terra
Nel primo caso l’affitto titoli Pac è un trasferimento temporaneo di titoli con un numero equivalente di ettari ammissibili e il passaggio non è soggetto a vincoli o trattenute. Nel secondo caso i titoli possono essere affittati senza terra e questa è una novità normativa, ma si tratta di una pura rendita a favore del possessore dei titoli, e cosi l’Italia ha deciso di applicare una trattenuta per scoraggiare questo trasferimento.
I titoli dati in affitto senza la terra subiscono una riduzione del valore unitario pari al 30%, che viene riversato nella Riserva nazionale dei titoli Pac.
Gli atti di trasferimento titoli Pac
La domanda di trasferimento titoli Pac viene presentata dall’agricoltore cessionario (ricevente) all’organismo pagatore tramite il CAA o direttamente ad Agea e deve contenere le informazioni riportate in un fac simile di modello predisposto da Agea.
Il trasferimento titoli Pac deve essere comunicato agli organismi competenti del territorio entro il 15 maggio 2016.
Attenzione all’assenso del cedente
Elemento indispensabile, sottolinea Frascarelli, per la presentazione della domanda di trasferimento titoli Pac è la presenza dell’assenso del cedente al trasferimento, che impedisce di effettuare trasferimenti frutto di condotte illecite che possono essere poste in campo a danno e insaputa dell’agricoltore. L’assenso del cedente con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA.
Come comportarsi con i titoli provvisori: la scrittura integrativa
Molti agricoltori in questi giorni hanno già stipulato e stanno stipulando contratti di vendita o affitto di titoli provvisori. Tutti coloro che hanno sottoscritto atti di trasferimento parziale o totale dei titoli intestati al cedente devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale vengono specificati i titoli oggetto del trasferimento con indicazione precisa del numero identificativo di ciascun titolo e del suo valore. Tale scrittura va presentata entro il 15 maggio 2016.
Dr. Nicola Gozzoli
Presidente Insieme per la Terra